Art. 47 LAgr

Tassa

1 I gestori di aziende che superano l’effettivo massimo di cui all’articolo 46 devono versare una tassa annuale.
2 Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l’allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.
3 Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell’effettivo di animali di ciascun gestore.
4 Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull’effettivo massimo non è riconosciuto.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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