Art. 9 LM

Obbligo di partecipare al reclutamento

1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inidoneità al servizio.
2 Il reclutamento è assolto al più presto dall’inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell’anno in cui è compiuto il 24° anno di età.
3 Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento possa essere assolto anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13). L’assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati.
4 Le persone soggette all’obbligo di leva possono essere chiamate in servizio dal giorno in cui sono tenute ad assolvere la scuola reclute (art. 49 cpv. 1).

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Wehrpflichtersatz 2019
    WE.2022.10
    · 22/03/2021 · 1 citazioni de
  • · 15/06/2016 · 0 citazioni de

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