Art. 52a OPM
Oggetto e campo d’applicazione
1 Il presente capitolo regola l’uso delle indicazioni di provenienza:
- a. per i prodotti ai sensi dell’articolo 48c LPM;
- b. per i servizi ai sensi dell’articolo 49 LPM.
2 Per le derrate alimentari valgono l’ordinanza del 2 settembre 2015 sull’utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari e gli articoli 52c e 52d della presente ordinanza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione dagli inganni in materia di diritto delle derrate alimentari; rapporto con le disposizioni di diritto dei marchi relative alla provenienza; presentazione ingannevole di una lattina di birra0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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