Art. 222 CPM

1 Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll’autorizzazione del DDPS.
2 Nominato che sia un comandante in capo dell’esercito, l’autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l’incolpato è sottoposto al suo comando.
3 Se il processo è stato promosso prima dell’entrata in servizio e se l’autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l’imputato sia licenziato dal servizio.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

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    · 23/05/1978 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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