Art. 3 CPM

1 Sono sottoposti al diritto penale militare: 1. le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115–137b e 145–179 non connessi con il servizio della truppa; 2. i funzionari, impiegati ed operai dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l’uniforme; 3. le persone obbligate al servizio militare che portano l’uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61–114 e 138–144; 4. le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; 5. le persone soggette all’obbligo di leva per quanto concerne l’obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; 6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell’articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), durante il servizio o fuori del servizio ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l’uniforme; 7. le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d’indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94–96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell’esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); 8. le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115–179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell’esercito o dell’amministrazione militare congiuntamente con la truppa; 9. le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all’estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110–114) della parte seconda o dall’articolo 114a.
2 Le persone di cui al cpv. 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all’estero qualora commettano all’estero un reato ai sensi del presente codice.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 73_I_245
    10/10/1947 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Nichtanhandnahmeverfügung
    BKBES.2024.89
    · 27/05/2024 · 1 citazioni de
  • 02/12/2021 · 1 citazioni de
  • 10/05/2021 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.