Art. 9 OSL

Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione

1 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:
  1. a. acquistate;
  2. b. vendute senza essere state trasformate;
  3. c. trasformate nell’azienda.
2 Per la quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indicare:
  1. a. la quantità di materie prime trasformate;
  2. b. il genere di prodotti fabbricati;
  3. c. la quantità di prodotti fabbricati.
3 Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione mensilmente, entro il 10° giorno del mese successivo, in quale modo ha valorizzato le materie prime. Le notifiche devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.
3bis ...
4 I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.