Art. 21 LAM

Mezzi ausiliari

1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari per:
  1. a. migliorare il proprio stato di salute;
  2. b. esercitare un’attività lucrativa o svolgere la propria attività abituale;
  3. c. gli studi e la formazione professionale;
  4. d. l’assuefazione funzionale;
  5. e. spostarsi;
  6. f. sviluppare la propria autonomia;
  7. g. mantenere il contatto con l’ambiente.
2 I mezzi ausiliari, di modello semplice e adeguato, sono forniti in proprietà o in prestito oppure finanziati con contributi d’ammortamento. L’assicurato deve sopportare qualsiasi spesa supplementare. Se un mezzo ausiliare sostituisce oggetti che devono essere acquistati indipendentemente dall’affezione, l’assicurato può essere tenuto a partecipare alle spese.
3 Se l’assicurato, a proprie spese, acquista un mezzo ausiliare al quale ha diritto, l’assicurazione militare gli versa un contributo.
4 L’assicurazione militare assegna sussidi all’assicurato che ricorre a servizi di terzi al posto di un mezzo ausiliare.
5 Se l’affezione assicurata richiede l’adeguamento di apparecchi e di immobili per consentire lo sviluppo dell’autonomia personale o per favorire l’esercizio dell’attività professionale, l’assicurazione militare accorda contributi.
6 Se l’impiego, l’allenamento all’utilizzazione e le riparazioni di un mezzo ausiliare o di una installazione secondo il cpv. 5 provocano all’assicurato notevoli spese, queste sono assunte dall’assicurazione militare.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/03/2008 · 4 citazioni de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WBE.2011.384
    WBE.2011.384
    · 21/06/2012 · 2 citazioni de
  • Assicurazione militare
    VSBES.2024.207
    · 15/07/2024 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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