Art. 25 OAM
Determinazione di rendite per menomazione dell’integrità
1 Vi è una rilevante menomazione dell’integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell’articolo 48 cpv. 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista.
2 L’importo minimo per una rendita per menomazione dell’integrità ammonta al 2,5 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta l’articolo 49 cpv. 4 della legge. Le rendite per menomazione dell’integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono fissate secondo la gravità della menomazione dell’integrità, in graduazioni di 2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite.
3 In caso di menomazioni multiple dell’integrità, gli importi percentuali delle singole menomazioni dell’integrità sono cumulati per determinare la rendita per menomazione dell’integrità. Il valore massimo di una rendita per menomazione dell’integrità ammonta al 100 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Militärversicherung (Integritätsentschädigung)0 citazioni
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