Art. 113 LIVA

Applicazione del nuovo diritto

1 Per determinare se le condizioni dell’esenzione dall’assoggettamento ai sensi dell’articolo 10 cpv. 2 sono adempite all’entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
2 Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all’articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell’imposta precedente prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto.
3 Fatto salvo l’articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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