Art. 56 LIVA

Nascita, prescrizione e pagamento del debito fiscale

1 Il debito fiscale sorge simultaneamente all’obbligazione doganale (art. 69 LD ).
2 Il contribuente ai sensi dell’articolo 51 che paga il debito fiscale per il tramite della PCD può pagare l’imposta entro un termine di 60 giorni dall’emissione della fattura; fanno eccezione le importazioni nel traffico turistico dichiarate verbalmente per l’imposizione doganale.
3 Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevolazioni, purché la riscossione dell’imposta non venga pregiudicata.
4 Il debito fiscale si prescrive simultaneamente all’obbligazione doganale (art. 75 LD). La prescrizione è sospesa finché è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).
5 Se il debito fiscale è modificato a causa di un adeguamento successivo della controprestazione, segnatamente a causa di modifiche contrattuali o di adeguamenti di prezzo operati tra imprese collegate in base a direttive riconosciute, l’imposta di cui è stato calcolato un importo insufficiente dev’essere annunciata all’UDSC entro 30 giorni da tale adeguamento. L’annuncio e la rettifica possono essere omessi se l’imposta da pagare successivamente può essere dedotta a titolo d’imposta precedente conformemente all’articolo 28.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

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    Rapporto tra l'obbligo di ricupero successivo di prestazione nel senso dell'art. 12 DPA e i crediti fiscali; termine di prescrizione per il ricupero successivo di prestazione, in particolare in caso di realizzazione deg…
    · 15/12/2023 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.