Art. 59 LIVA
Diritto alla restituzione dell’imposta e prescrizione
1 Per le imposte riscosse in eccedenza o non dovute sussiste il diritto alla restituzione.
2 Non sono restituite le imposte riscosse in eccedenza, non dovute o non più dovute a causa dell’imposizione dei beni secondo gli articoli 34 e 51 cpv. 3 LD o a causa della loro riesportazione secondo gli articoli 49 cpv. 4, 51 cpv. 3, 58 cpv. 3 e 59 cpv. 4 LD, quando l’importatore è registrato come contribuente sul territorio svizzero e può dedurre l’imposta da versare o versata all’UDSC a titolo d’imposta precedente secondo l’articolo 28.
3 Tale diritto si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
4 La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio di tale diritto nei confronti dell’UDSC.
5 La prescrizione è sospesa fintanto che il diritto rivendicato è oggetto di una procedura di ricorso.
6 Il diritto alla restituzione delle imposte riscosse in eccedenza o delle imposte non dovute si prescrive in tutti i casi in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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