Art. 7 LBN
Obbligo di rendiconto e informazione
1 La Banca nazionale esamina periodicamente con il Consiglio federale la situazione economica, la politica monetaria e le questioni di attualità della politica economica della Confederazione. Il Consiglio federale e la Banca nazionale s’informano vicendevolmente delle loro intenzioni prima di prendere importanti decisioni di politica economica e monetaria. Il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale prima di essere presentati all’Assemblea generale.
2 La Banca nazionale presenta annualmente all’Assemblea federale un resoconto sull’adempimento dei suoi compiti giusta l’articolo 5. Espone periodicamente alle competenti commissioni parlamentari la situazione economica e la sua politica monetaria.
3 La Banca nazionale orienta periodicamente il pubblico in merito alla politica monetaria e gli comunica le sue intenzioni.
4 Essa pubblica il suo rapporto annuale. Pubblica inoltre rapporti trimestrali sull’evoluzione economica e monetaria e rapporti settimanali su dati importanti della politica monetaria.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità di interventi di autorità nella campagna precedente una votazione popolare federale: interventi della Banca nazionale svizzera e di Conferenze dei direttori cantonali competenti0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni
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Forderung aus Dienstverhältnis0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.