Art. 27 LAIn
Principio
1 Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione a condizione che:
- a. sussista una minaccia concreta ai sensi dell’articolo 19 cpv. 2 lettere a–d oppure lo richieda la tutela di altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3;
- b. la gravità della minaccia giustifichi la misura; e c. gli accertamenti informativi non abbiano dato esito positivo oppure risulterebbero altrimenti vani o eccessivamente difficili.
2 Prima di eseguire la misura, il SIC deve disporre dell’autorizzazione del TAF e del nullaosta del capo del DDPS.
3 Se per eseguire la misura è necessaria la collaborazione di altri servizi della Confederazione e dei Cantoni, il SIC trasmette loro un ordine scritto non appena dispone dell’autorizzazione del TAF e del nullaosta del capo del DDPS. La misura di acquisizione è tenuta segreta.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Carenza di proporzionalità della relazione tra le misure di allontanamento e di divieto d'accesso con la comminatoria della pena prevista all'art. 292 CP1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.