Art. 24e LPN
Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto, un biotopo o la vegetazione ripuale protetti può essere obbligato a:
- a. annullare i provvedimenti presi illecitamente;
- b. assumersi i costi per la riparazione dei danni;
- c. fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere riparati.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Protezione delle zone palustri1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Costruzioni al di fuori delle zone edificabili0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.