Art. 23 OPN

Organi federali

1 Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono:
  1. a. l’UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;
  2. b. l’UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli insediamenti;
  3. c. l’USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.
2 Sono incaricati dell’esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia. Nell’adempimento dei compiti della Confederazione di cui agli articoli 2‒6 LPN provvedono a un’informazione e a una consulenza coordinate delle autorità e del pubblico.
3 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA collaborano giusta l’articolo 3 cpv. 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l’esecuzione.
4 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 08/04/2009 · 2 citazioni de
  • VB.2023.00209
    21/12/2023 · 1 citazioni de
  • Autorizzazione edilizia
    · 14/05/2014 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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