Art. 12 ORNI
Controllo
1 L’autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.
2 Per controllare che sia rispettato il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1, essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.
3 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare periodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso controlla se:
- a. le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono esatte; e b. le decisioni emanate sono rispettate.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Autorizzazione edilizia per impianto di telefonia mobile74 citazioni
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Progetto di costruzione di un impianto di telefonia mobile70 citazioni
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VB.2021.0004835 citazioni03/06/2021 · 35 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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