Art. 12 ORNI

Controllo

1 L’autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.
2 Per controllare che sia rispettato il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1, essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.
3 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare periodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso controlla se:
  1. a. le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono esatte; e b. le decisioni emanate sono rispettate.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Autorizzazione edilizia per impianto di telefonia mobile
    · 03/09/2019 · 74 citazioni de Riassunto
  • Progetto di costruzione di un impianto di telefonia mobile
    · 14/02/2023 · 70 citazioni de Riassunto
  • VB.2021.00048
    03/06/2021 · 35 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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