Art. 12 Org-DFF

Obiettivi e funzioni

1 L’AFC persegue i seguenti obiettivi:
  1. a. procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
  2. b. provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;
2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:
  1. a. elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;
  2. b. attua, insieme ai Cantoni, l’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
  3. c. informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale. d. fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l’evoluzione della fiscalità.

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