Art. 8 Org-DFF
Obiettivi e funzioni
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:
- a. garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione;
- b. prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale;
- c. si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
- d. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
- e. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;
2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
- b. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
- c. rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
- d. elabora atti normativi in ambito di: 1. diritto in materia di finanze pubbliche, 2. diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari. e. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
- f. coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione;
- g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.
Ultime sentenze del TF
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