Art. 15 LUD

Rappresentanza dell’unione domestica

1 Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l’unione domestica per i bisogni correnti della stessa.
2 Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l’unione domestica soltanto se:
  1. a. ne è stato autorizzato dall’altro o dal giudice; o b. l’affare non consente una dilazione e l’altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
4 Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l’unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2014.00477
    14/10/2014 · 0 citazioni de

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