Art. 23 LTV
Bagaglio a mano
1 Se le circostanze lo permettono, il viaggiatore può prendere gratuitamente con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagaglio a mano).
2 L’impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano se:
- a. il danno è dovuto a un incidente che ha causato la morte o il ferimento del viaggiatore che aveva il bagaglio a mano sotto la sua custodia e l’impresa risponde del danno corporale; o b. ha causato il danno in altro modo e non prova che non le è imputabile alcuna colpa.
3 Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni causati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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