Art. 23 LTV

Bagaglio a mano

1 Se le circostanze lo permettono, il viaggiatore può prendere gratuitamente con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagaglio a mano).
2 L’impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano se:
  1. a. il danno è dovuto a un incidente che ha causato la morte o il ferimento del viaggiatore che aveva il bagaglio a mano sotto la sua custodia e l’impresa risponde del danno corporale; o b. ha causato il danno in altro modo e non prova che non le è imputabile alcuna colpa.
3 Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni causati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.