Art. 25 LTV

Obblighi accessori del mittente

1 Il mittente è tenuto a:
  1. a. consegnare all’impresa i documenti d’accompagnamento richiesti dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità;
  2. b. imballare i bagagli in modo che non costituiscano un pericolo per persone o cose e siano protetti contro la perdita e il danneggiamento.
2 Nelle tariffe le imprese possono prevedere che il mittente provveda egli stesso al carico, al trasbordo e allo scarico dei bagagli o presti aiuto in tali operazioni.
3 Il mittente che contravviene a un obbligo accessorio ne sopporta le conseguenze. È tenuto a risarcire il danno causato all’impresa se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

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