Art. 47 LTV

Estinzione delle pretese

1 Le pretese contro l’impresa si estinguono 30 giorni dopo l’evento che ha dato loro origine.
2 Il viaggiatore che perde una coincidenza prevista dall’orario deve annunciarlo immediatamente alla stazione se intende far valere una pretesa di risarcimento.
3 Le pretese non si estinguono:
  1. a. se l’avente diritto prova che il danno è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave;
  2. b. in caso di inosservanza del termine di consegna, se è fatto reclamo entro 30 giorni;
  3. c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l’avente diritto abbia preso in consegna i bagagli o se il danno non è stato accertato per colpa dell’impresa;
  4. d. in caso di danno non apparente al bagaglio, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l’avente diritto prova che il danno si è verificato nell’intervallo tra l’accettazione del trasporto e la riconsegna;
  5. e. quando l’annuncio immediato di cui al cpv. 2 non è possibile perché la stazione è incustodita e l’impresa non mette a disposizione installazioni per comunicare con una stazione custodita.

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