Art. 12 LPO
Servizio postale in situazioni straordinarie
1 Il Consiglio federale stabilisce le situazioni in cui la fornitura di servizi postali può essere limitata o vietata e in cui i fornitori di servizi postali soggetti all’obbligo di notifica possono essere chiamati a fornire prestazioni. Disciplina l’indennizzo dei fornitori tenendo adeguatamente conto dei loro interessi.
2 Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio.
3 Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l’articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 1995 .
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Freistellung1 citazioniVD.2020.262· 13/04/2021 · 1 citazioni de
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Freistellung (BGer 8C_450/2022 vom 30.3.2023)0 citazioniVD.2021.253· 25/05/2022 · 0 citazioni de
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Entscheid Kantonsgericht, 27.10.20150 citazioniST.2015.34· 27/10/2015 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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