Art. 12 LPO

Servizio postale in situazioni straordinarie

1 Il Consiglio federale stabilisce le situazioni in cui la fornitura di servizi postali può essere limitata o vietata e in cui i fornitori di servizi postali soggetti all’obbligo di notifica possono essere chiamati a fornire prestazioni. Disciplina l’indennizzo dei fornitori tenendo adeguatamente conto dei loro interessi.
2 Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio.
3 Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l’articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 1995 .

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Freistellung
    VD.2020.262
    · 13/04/2021 · 1 citazioni de
  • Freistellung (BGer 8C_450/2022 vom 30.3.2023)
    VD.2021.253
    · 25/05/2022 · 0 citazioni de
  • Entscheid Kantonsgericht, 27.10.2015
    ST.2015.34
    · 27/10/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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