Art. 3 ODPr

Definizione di «membro del personale di servizio»

1 Per «membro del personale di servizio», conformemente all’articolo 1 lett. g della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e all’articolo 1 lett. f della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, si intende l’impiegato dello Stato accreditante o dello Stato d’invio destinato al servizio della missione diplomatica, della missione permanente o di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare, in qualità di membro di tali missioni, rappresentanza o posto consolare.
2 Tali persone sono impiegati dello Stato accreditante o dello Stato d’invio. Esse sono sottoposte al diritto pubblico di tale Stato. Svolgono generalmente compiti quali autista, usciere, portiere, personale di pulizia o addetto alla manutenzione nei locali della cancelleria o presso la residenza del capomissione o del capoposto.

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