Art. 2 LRDP

Produttore

1 È considerato produttore ai sensi della presente legge:
  1. a. la persona che produce il prodotto finito, una materia prima o una parte componente;
  2. b. chiunque si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
  3. c. chiunque importa un prodotto ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale; al riguardo sono salve le disposizioni contrarie previste nei trattati internazionali.
2 Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il prodotto, a meno che quest’ultima comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dal momento della richiesta, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
3 Il cpv. 2 vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l’importatore, anche se è indicato il nome del produttore.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2021.422
    WBE.2021.422
    · 16/06/2022 · 0 citazioni de

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