Art. 27 LPPsi
Obblighi professionali
Chi esercita la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:
- a. esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito della formazione e del perfezionamento;
- b. approfondire, estendere e migliorare le proprie competenze mediante l’aggiornamento permanente;
- c. tutelare i diritti dei propri clienti e pazienti;
- d. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente;
- e. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
- f. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività o dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità e limiti della pubblicità per un avvocato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fassadenanschrift Anwaltskanzlei1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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