Art. 27 LPPsi

Obblighi professionali

Chi esercita la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:
  1. a. esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito della formazione e del perfezionamento;
  2. b. approfondire, estendere e migliorare le proprie competenze mediante l’aggiornamento permanente;
  3. c. tutelare i diritti dei propri clienti e pazienti;
  4. d. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente;
  5. e. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
  6. f. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività o dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità e limiti della pubblicità per un avvocato
    · 25/01/2013 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Fassadenanschrift Anwaltskanzlei
    · 25/01/2013 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.