Art. 14 LPubb
Lingue dei testi pubblicati
1 La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
2 Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all’articolo 13a cpv. 1 lett. a e altri testi di cui all’articolo 13a cpv. 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:
- a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.
3 La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l’articolo 13 cpv. 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.
4 La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione .
5 La pubblicazione di testi in romancio è retta dall’articolo 11 della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue.
6 I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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