Art. 6 LSR

Condizioni per l’abilitazione di imprese di revisione

1 Un’impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:
  1. a. la maggioranza dei membri del suo organo superiore di direzione o di amministrazione e del suo organo di gestione dispone dell’abilitazione corrispondente;
  2. b. almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione dispone dell’abilitazione corrispondente;
  3. c. è garantito che tutte le persone che dirigono servizi di revisione dispongono dell’abilitazione corrispondente;
  4. d. la struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati.
2 I servizi pubblici di controllo delle finanze sono abilitati a fungere da impresa di revisione se adempiono i requisiti di cui al cpv. 1. Non vengono però abilitati quale impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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