Art. 47 OSRev
Abilitazione provvisoria
1 Chi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della LSR presenta una domanda di abilitazione e attesta di aver pagato l’emolumento di cui all’articolo 38, viene abilitato a fornire servizi di revisione a titolo provvisorio. Nel registro dei revisori si menziona che si tratta di un’abilitazione provvisoria.
2 Se le condizioni di abilitazione non sono manifestamente soddisfatte, l’abilitazione provvisoria è negata.
3 Le persone fisiche impiegate presso un’impresa di revisione, o che vi partecipano, e l’impresa di revisione devono coordinare la presentazione delle loro domande.
4 Il richiedente riceve una conferma elettronica dell’abilitazione provvisoria. La borsa riceve una comunicazione elettronica di ogni abilitazione provvisoria di imprese sotto sorveglianza statale.
5 L’autorità di sorveglianza impartisce alle persone e imprese con abilitazione provvisoria un termine ragionevole entro cui trasmettere la documentazione relativa alla domanda. Nel contempo commina la revoca dell’abilitazione provvisoria nel caso in cui la documentazione non fosse prodotta entro il termine impartito. Per motivi gravi e su richiesta scritta, l’autorità di sorveglianza può prolungare il termine in misura adeguata.
6 Se il termine di cui al cpv. 5 non è rispettato, l’autorità di sorveglianza revoca l’abilitazione provvisoria. Comunica la revoca per scritto alle autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale interessate e, se del caso, alla borsa, e adegua di conseguenza il registro. In tal caso l’abilitazione può essere chiesta nuovamente seguendo la procedura ordinaria.
7 I servizi di revisione forniti in base a un’abilitazione provvisoria sono giuridicamente validi anche se in seguito l’abilitazione definitiva non viene concessa.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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