Art. 50 OSRev
Abilitazione di persone fisiche che hanno operato in base al diritto anteriore
1 Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell’articolo 43 cpv. 6 LSR, se dimostrano che:
- a. entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all’articolo 1 cpv. 1 dell’ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati;
- b. dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.
2 Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Zulassung als Revisionsexperte7 citazioni
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5 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
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