Art. 50 OSRev

Abilitazione di persone fisiche che hanno operato in base al diritto anteriore

1 Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell’articolo 43 cpv. 6 LSR, se dimostrano che:
  1. a. entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all’articolo 1 cpv. 1 dell’ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati;
  2. b. dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.
2 Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.