Art. 1 OPT
Attività d’incidenza territoriale
1 Sono d’incidenza territoriale le attività che modificano l’utilizzazione del suolo o l’insediamento o che sono volte a conservare l’utilizzazione del suolo o l’insediamento in questione.
2 Confederazione, Cantoni e Comuni esplicano segnatamente attività d’incidenza territoriale allorquando:
- a. elaborano o approvano piani direttori e d’utilizzazione, concezioni e piani settoriali, come anche i fondamenti necessari a tal fine;
- b. progettano, costruiscono, modificano o usano edifici e impianti pubblici o d’interesse pubblico;
- c. rilasciano concessioni o autorizzazioni per edifici e impianti, per dissodamenti, diritti d’acqua, di prospezione o di trasporto, oppure per altri diritti di godimento;
- d. erogano sussidi per edifici e impianti, segnatamente per impianti di protezione delle acque, impianti di trasporto e di approvvigionamento ed edifici di abitazione nonché per bonifiche fondiarie, correzioni di corsi d’acqua o misure protettive.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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