Art. 92 LRTV

Reclamo

1 Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione:
  1. a. contro contenuti redazionali per violazione degli articoli 4, 5 e 5a;
  2. b. contro il rifiuto di accordare l’accesso ai sensi dell’articolo 91 cpv. 3 lett. b.
2 Il reclamo deve essere presentato entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l’accesso ai sensi dell’articolo 91 cpv. 3 lett. b.
3 Se il reclamo concerne più trasmissioni o contributi, il termine decorre dalla diffusione o dalla pubblicazione dell’ultimo contenuto contestato. Nondimeno, tra il primo e l’ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi.
4 Il reclamo può concernere più contributi ideati dalla redazione e inseriti nell’ulteriore offerta editoriale della SSR unicamente se i contributi sono stati pubblicati nello stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni.
5 Il reclamo dev’essere presentato per scritto e, se concerne l’ulteriore offerta editoriale della SSR, deve essere documentato. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l’accesso al programma o alla parte redazionale dell’ulteriore offerta editoriale della SSR è illegale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Asserito rifiuto discriminatorio e illecito di accordare l'accesso a un programma della SSR
    · 10/12/2009 · 12 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.