Art. 7c LOGA

Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese

1 Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza fondandosi direttamente sull’articolo 184 cpv. 3 della Costituzione federale.
2 Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell’ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni.
3 Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l’ordinanza decade se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza.
4 L’ordinanza decade inoltre:
  1. a. se il progetto di cui al cpv. 3 è respinto dall’Assemblea federale; o b. al più tardi con l’entrata in vigore della base legale di cui al cpv. 3.

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