Art. 16 LAAF
Procedura semplificata
1 Se acconsentono a trasmettere le informazioni all’autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l’AFC. Il consenso è irrevocabile.
2 L’AFC chiude la procedura trasmettendo le informazioni all’autorità richiedente con l’indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.
3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle rimanenti informazioni si applica la procedura ordinaria.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
4 citazioni
-
1 citazioni
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.