Art. 16 LAAF

Procedura semplificata

1 Se acconsentono a trasmettere le informazioni all’autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l’AFC. Il consenso è irrevocabile.
2 L’AFC chiude la procedura trasmettendo le informazioni all’autorità richiedente con l’indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.
3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle rimanenti informazioni si applica la procedura ordinaria.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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