Art. 25a LAID
Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo
1 Su richiesta, i Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi in ragione di un importo che supera del 50 per cento al massimo le spese di ricerca e sviluppo giustificate dall’uso commerciale.
2 Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l’innovazione fondata sulla scienza di cui all’articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
3 Una deduzione superiore è ammessa per:
- a. le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
- b. l’80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.
4 Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.
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