Art. 21 LAEl
Organizzazione
1 Il Consiglio federale nomina la Commissione dell’energia elettrica (ElCom), composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell’industria dell’energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.
2 La ElCom non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di una propria segreteria.
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4 La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.
5 Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decisione dell'ElCom "in caso di controversia" sulle tariffe per l'energia elettrica, rispettivamente verifica da parte dell'ElCom dei costi energetici computabili22 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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43 citazioni
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19 citazioni
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11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.