Art. 30 LAEl
Esecuzione
1 I Cantoni eseguono gli articoli 5 capoversi 1–4 e 14 cpv. 4, primo periodo.
1bis Il DATEC esegue l’articolo 23a.
2 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.
3 Il Consiglio federale può delegare all’UFE l’emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.
4 Il Consiglio federale può coinvolgere nell’esecuzione organizzazioni private.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decisione dell'ElCom "in caso di controversia" sulle tariffe per l'energia elettrica, rispettivamente verifica da parte dell'ElCom dei costi energetici computabili2 citazioni
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2Regime di competenze; regolamentazione a livello di legge formale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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Tarifgestaltung, Begriff des Endverbrauchers4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.