Art. 17 LRaP

Sorveglianza dell’ambiente

1 Nell’ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattività, in particolare dell’aria, dell’acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorveglianza regolare.
2 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti; in particolare designa i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza.
3 Provvede alla pubblicazione dei risultati della sorveglianza.

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