Art. 123 ORaP

Organizzazione delle aziende

1 Il titolare della licenza deve adottare provvedimenti idonei per evitare incidenti.
2 L’azienda deve essere organizzata in modo da soddisfare i seguenti requisiti:
  1. a. per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è superiore a 10 –1 , i vincoli di dose stabiliti nella licenza devono poter essere osservati;
  2. b. per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è compresa tra 10 –1 e 10 –2 , un singolo incidente non deve comportare alcuna dose supplementare che superi i rispettivi vincoli di dose;
  3. c. per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è compresa fra 10 –2 e 10 –4 , la dose risultante da un singolo incidente per gli individui della popolazione non deve superare 1 mSv;
  4. d. per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è compresa fra 10 –4 e 10 –6 , la dose risultante da un singolo incidente per gli individui della popolazione non deve superare 100 mSv. L’autorità preposta al rilascio delle licenze può, nel singolo caso, stabilire una dose inferiore.
3 L’azienda deve essere organizzata in modo che gli incidenti di cui al cpv. 2 lettere c e d possano verificarsi soltanto raramente.
4 L’autorità di vigilanza esige dall’azienda l’adozione delle misure preventive necessarie per gli incidenti di cui al cpv. 2 lettere c e d, come pure per quelli la cui frequenza di accadimento annua è inferiore a 10 –6 , ma le cui conseguenze possono essere gravi.
5 Essa stabilisce, nel singolo caso, i metodi e le condizioni per l’analisi degli incidenti e per la classificazione degli incidenti nelle categorie di frequenza di cui al cpv. 2 lettere b–d. La dose efficace o le dosi equivalenti risultanti da irradiazioni accidentali di persone devono essere accertate mediante le grandezze di apprezzamento e i fattori di dose di cui agli allegati 3, 5 e 6 conformemente allo stato della scienza e della tecnica.
6 L’autorità di vigilanza può chiedere alle aziende in cui possono verificarsi gli incidenti menzionati nel cpv. 2 lett. d di:
  1. a. rilevare i parametri d’impianto necessari per seguire l’evoluzione dell’incidente, per elaborare diagnosi e previsioni nonché per individuare provvedimenti di protezione della popolazione;
  2. b. trasmettere costantemente alle autorità di vigilanza i parametri d’impianto mediante una rete sicura anche in caso di incidente.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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