Art. 51 ORaP
Definizione e principi
1 Sono considerate professionalmente esposte a radiazioni le persone che:
- a. in virtù della loro attività professionale o della loro formazione professionale possono superare un limite di dose per gli individui della popolazione di cui all’articolo 22, fatto salvo il cpv. 2;
- b. almeno una volta a settimana lavorano o ricevono una formazione professionale in aree controllate di cui all’articolo 80; oppure c. almeno una volta a settimana lavorano o ricevono una formazione professionale in aree sorvegliate di cui all’articolo 85 e nel far questo possono essere esposte a un’intensità di dose ambientale elevata.
2 Le persone che sono esposte esclusivamente al radon sul posto di lavoro sono considerate professionalmente esposte a radiazioni soltanto se così possono accumulare una dose efficace di oltre 10 mSv all’anno (art. 167 cpv. 3).
3 Il titolare della licenza o, per il personale di volo, l’operatore di aeromobili, designa tutte le persone che nell’azienda sono professionalmente esposte a radiazioni.
4 Egli informa periodicamente le persone professionalmente esposte a radiazioni nella propria azienda in merito:
- a. alle dosi di radiazione previste nell’ambito della loro attività;
- b. ai limiti di dose loro applicabili;
- c. ai rischi per la salute che comporta la loro attività;
- d. ai provvedimenti di radioprotezione che devono essere osservati per la loro attività;
- e. ai rischi di un’esposizione a radiazioni per il nascituro.
Ultime sentenze del TF
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