Art. 28 LSu

Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari

1 Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l’autorità competente non versa l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
2 Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l’autorità competente riduce adeguatamente l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
3 Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione.
4 Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l’obbligo di adempiere il contratto.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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