Art. 30 LSu
Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità
1 L’autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.
2 Essa rinuncia alla revoca se:
- a. il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
- b. la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;
- c. un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.
2bis Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell’utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.
3 Con la revoca, l’autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
4 Sono salve le restituzioni secondo l’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cpv. 1-3 della disposizione transitoria relativa alla modifica della LAI del 6 ottobre 2006; art. 32 LSu1 citazioni
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2Prescrizione0 citazioni
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3Revoca di una promessa di sussidio; modalità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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8 citazioni22/02/2010 · 8 citazioni de
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
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