Art. 105 LCStr
1 È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate.
2 I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno.
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4 I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l’uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.
5 La riscossione di tasse d’entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell’introduzione di dette tasse.
6 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l’imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l’imposta.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Libertà stradale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Art. 8, 27, 127 Abs. 3 BV (Strassenverkehrssteuer)1 citazioni
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1 citazioni23/01/2002 · 1 citazioni de
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Wallis und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2017, Nachsteuern0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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