Art. 10 LPAn

Allevamento e produzione di animali

1 L’applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all’obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell’animale. Esso può vietare l’allevamento, la produzione, la detenzione, l’importazione, il transito e l’esportazione, nonché l’immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi
    · 13/01/2010 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • § 8 und 30 des Hundegesetzes vom 14. April 2008
    · 13/01/2010 · 1 citazioni de
  • Protezione degli animali
    VB.2025.00377
    · 04/12/2025 · 0 citazioni de
  • Mancato rinnovo di un'autorizzazione per l'assunzione professionale di animali
    · 04/11/2025 · 0 citazioni fr

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.