Art. 10 LPAn
Allevamento e produzione di animali
1 L’applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all’obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell’animale. Esso può vietare l’allevamento, la produzione, la detenzione, l’importazione, il transito e l’esportazione, nonché l’immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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§ 8 und 30 des Hundegesetzes vom 14. April 20081 citazioni
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Protezione degli animali0 citazioniVB.2025.00377· 04/12/2025 · 0 citazioni de
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Mancato rinnovo di un'autorizzazione per l'assunzione professionale di animali0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.