Art. 12 LPAn

Obbligo di annuncio

1 Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l’allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all’autorità cantonale.
2 L’autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest’ultima, decide se l’allevamento può continuare.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell’annuncio.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2007.00156
    27/03/2008 · 0 citazioni de
  • VB.2007.00157
    27/03/2008 · 0 citazioni de
  • VB.2004.00206
    23/12/2004 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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