Art. 12 LPAn
Obbligo di annuncio
1 Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l’allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all’autorità cantonale.
2 L’autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest’ultima, decide se l’allevamento può continuare.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell’annuncio.
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2007.001560 citazioni27/03/2008 · 0 citazioni de
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VB.2007.001570 citazioni27/03/2008 · 0 citazioni de
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VB.2004.002060 citazioni23/12/2004 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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