Art. 16 LPAn

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Protezione degli animali
    · 29/01/2019 · 0 citazioni de
  • rechtliche Zulässigkeit der kantonalen Volksinitiative "Grundrechte für Primaten" (BGer 1C_105/2019 vom 16. September 2020)
    VG.2018.1
    · 15/01/2019 · 0 citazioni de
  • VB.2007.00156
    27/03/2008 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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