Art. 19 LPAn
Requisiti
1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio.
2 Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell’articolo 17.
3 Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti.
4 Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all’animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d’ansietà.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Limitazioni dell'uso privato di fuochi d'artificio e di petardi nel regolamento sulla protezione contro le immissioni della città di Wil; compatibilità con la LPAmb (art. 1, 7 e 11 segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2007.001562 citazioni27/03/2008 · 2 citazioni de
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VB.2016.000481 citazioni05/04/2017 · 1 citazioni de
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VB.2021.002760 citazioni24/11/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.