Art. 19 LPAn

Requisiti

1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio.
2 Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell’articolo 17.
3 Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti.
4 Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all’animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d’ansietà.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Limitazioni dell'uso privato di fuochi d'artificio e di petardi nel regolamento sulla protezione contro le immissioni della città di Wil; compatibilità con la LPAmb (art. 1, 7 e 11 segg
    · 04/09/2019 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2007.00156
    27/03/2008 · 2 citazioni de
  • VB.2016.00048
    05/04/2017 · 1 citazioni de
  • VB.2021.00276
    24/11/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.