Art. 5 LPAn

Formazione e informazione

1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali.
1bis Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.
2 La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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