Art. 7 LPAn
Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti
1 Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione, la detenzione di determinate specie di animali e determinate cure all’obbligo di annuncio o di autorizzazione.
2 L’immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un’autorizzazione della Confederazione. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile. Per determinati metodi di detenzione può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione.
3 La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un’autorizzazione. È vietata l’importazione di delfini e altri cetacei.
4 Il Consiglio federale può assoggettare all’obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l’immissione in commercio e l’utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all’addestramento e al controllo degli animali che provochino loro dolore.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2024.131 citazioniWBE.2024.13· 30/08/2024 · 1 citazioni de
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VB.2017.002761 citazioni21/12/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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