Art. 10 OPAn

Requisiti minimi

1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
2 Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all’allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
3 L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al cpv. 2. Essa considera a tal fine l’onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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